Associazione

(approvato in data 23 Giugno 1998 dall'assemblea dei soci)

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – COLORI SOCIALI


1. Costituzione e sede

E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA VECCHIAZZANO" Associazione Sportiva Dilettantistica 
con sede in FORLÌ VIA PIGAFETTA N°19, presso Polisportivo Comunale "N. Treossi"; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non_ha scopi di lucro.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne sia con gli altri soci che con i" terzi nonché
all'accettazione delle norme del presente Statuto.
L'Associazione  aderisce alla Federazione Giuoco Calcio Italiana, della quale riconosce lo Statuto ed i Regolamenti.
L'Associazione potrà partecipare quale socio ad associazioni aventi scopi analoghi.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività calcistica in genere, attraverso la partecipazione a campionati e l'organizzazione di gare, tornei nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I., della F.I.G.C. e dei suoi organi.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività :
A) diffondere la pratica nei diversi campi sportivi.
B) dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo l'istruzione dei giovani.
C) promuovere manifestazioni e attività sia nell'ambito sociale che fuori sede.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi ed altri beni, sia immobili; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.
E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5. Colori Sociali

I colori sociali sono BIANCO-AZZURRI.

SOCI

6. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici.
Potranno inoltre essere soci Associazioni aventi scopi non in contrasto con quelli della presente "Associazione".
Potranno infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed umanitari.
Le modalità di iscrizione all'Associazione sono precisate nell'apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

7. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.
L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.
La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Le Iscrizioni decorrono dal 1 Luglio dell'anno in cui la domanda è accolta.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8. Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti :
A)    Soci onorari: coloro che si siano particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione.
B)    Soci ordinari: Coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile o annuale stabilita dall'Associazione,
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell' Associazione.

9. Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere liber6 e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
 
La qualifica del socio può venire a meno peri seguenti motivi :
A)    per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno.
B)    per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
C)    per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità ; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.
D)    per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

11. Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:
–    l'assemblea generale dei soci
–    il consiglio direttivo
–    il presidente
–    il collegio dei probiviri

ASSEMBLEA

12. Partecipazione all'assemblea

L'Associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione.
L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio precedente, per il rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.
L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria :
A) per decisione del consiglio direttivo
B) su richiesta, indirizzata al presidente di almeno un terzo dei soci.

13. Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzata a tutti i soci a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

14. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci .
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci .
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e, se fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.
I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.
L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità dei voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

15. Forma di Votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisioni del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.
Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

16. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria :
A) discutere e deliberare sui bilanci consultivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
B) eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente, membri del collegio dei probiviri;
C) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
D) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori 4i sua competenza;
E) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
F) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal collegio dei probiviri;
in sede straordinaria :
G) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
H) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
I) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal collegio dei probiviri.

CONSIGLIO DIRETTIVO

17. Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione sportiva dell'Associazione ed ha il compito di:

A)    deliberare sulle questioni riguardanti l'attività 
dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assume tutte le iniziative del caso;
B)    predispone i bilanci preventivi e consultivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza
C)    deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
D)    dare parere su ogni altro aspetto sottoposto all'esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;
E)    procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza di requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
F)    in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
G)    deliberare l'accettazione delle domande per ammissione di nuovi soci;
H)    deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che  interessano l'attività    dell'Associazione    stessa    designandole i 
rappresentanti da scegliere tra i soci;
I)    di nominare il vice presidente;
L)   di redigere l'eventuale regolamento interno.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultivi o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

18. Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da 5 a 15 membri nominati dall'assemblea ordinaria.
Tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci.
Il consiglio direttivo dura in carico un anno e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. 
I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
I membri del consiglio non riceveranno alcuna rimunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
I membri del consiglio direttivo decadranno qualora non saranno  presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione  approvata dal consiglio.

19. Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando Io richiedono tre componenti.
Alle riunioni partecipa il segretario eletto fra i membri del consiglio direttivo. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.
Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto almeno quattro giorni prima.
Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Soltanto il consiglio, con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Alle riunioni del consiglio direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del collegio dei probiviri, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

PRESIDENTE

20. Compiti del presidente

Il presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea del consiglio direttivo.
Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In caso il presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal  vice presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi_prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

21. Elezione del presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica un anno e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

22. Compiti del Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.
Al collegio dei probiviri è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'associazione ed i soci ed emetterà, in merito, le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.
Il collegio dei probiviri può sottoporre all'assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.
I membri del collegio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

23. Elezione del collegio dei Probiviri

I membri del collegio dei probiviri potranno variare da tre a sette e sono nominati dall'assemblea ordinaria.
Durano in carica un anno e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del collegio, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il comitato potrà nominare per cooptazione, i membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.
Il collegio dei probiviri nomina nel suo seno il proprio presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del consiglio direttivo.
Il collegio dei probiviri deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del consiglio direttivo e potrà parteciparVi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

FINANZE E PATRIMONIO

24. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

25. Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
A)    dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
B)    dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
C)    da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
D)    da versamenti volontari degli associati;
E)    da contributi del CONI, della F.I.G.C., da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
F)    da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
G)    da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.

26. Destinazione del patrimonio sociale

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denoitinati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

27. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

28. Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di  scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte,  di  estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso  di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte. 

NORME FINALI E GENERALI

29. Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia l' i luglio di ogni anno e termina il 30 Giugno dell'anno successivo, per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e consultivo.
Entro il 30 Settembre di ciascun anno il consigliodirettivo è convocato per la predisposizione del bilancio consultivo dell'esercizio, precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al segretario secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo.

30. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

31. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che, possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle  parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il presidente del tribunale competente per la sede dell'Associazione.

32. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonchè, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio.